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ALBO BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n.412, modificata ed integrata dalla Legge n.15/2005, e del DPR n.118 del 7 aprile 2000 le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici sono obbligati a tenere, dal 31 marzo 1992, l’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. L’albo viene aggiornato annualmente.